Risarcimento danni da amianto (esposizione lavorativa e/o non professionale, familiare, ambientale)

Pur se proibita l’estrazione, l’uso e la commercializzazione dell’amianto in Italia con la nota legge n. 257 del 1992, ancora oggi, purtroppo, si assiste all’insorgere di diverse patologie (spesso letali, come il mesotelioma) eziologicamente collegate all’utilizzo in diversi settori (es. marittimo, tessile) dell’asbesto negli anni sessanta, settanta ed ottanta. Le manifestazioni di tali malattie, riconducibili al contatto con l’amianto da inalazione per aerodispersione delle fibre di tale minerale, possono aversi anche a distanza di oltre quarant’anni (cd. periodo di latenza). In tali casi, il soggetto interessato da tale fenomeno di cancerogenesi potrà agire nei confronti del datore di lavoro (sia esso pubblico o privato) per mancato rispetto della normativa (es.D.lgs. 81 del 2008 o leggi precedenti) in tema di sicurezza dei luoghi di svolgimento delle mansioni lavorative. Il danneggiato potrà così chiedere il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e psico-fisica. oltre ad avere accesso ad alcuni benefici di legge. In caso di decesso, potranno invece agire in giudizio gli eredi sia per il ristoro dei danni iure proprio che iure hereditatis.

Contattaci ora

Prenota una consulenza compilando il modulo.